⚠️ ATTENZIONE ⚠️
NUOVO TESTO UNICO LEGGE DOGANALE (TULD) IN VIGORE DAL 04/10/2024
Gentili Signori,
ci dispiace dovervi comunicare alcune novità che, purtroppo, avranno un impatto significativo per le aziende importatrici ed esportatrici. Il nostro Governo, attraverso il lavoro dei tecnici che hanno seguito questo iter legislativo, ha emanato il decreto di cui vi riportiamo i dettagli.
Riteniamo fondamentale agire tempestivamente per informare tutte le parti coinvolte, in particolare gli importatori e gli esportatori.
In data 4 ottobre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Nella stessa data è stata emanata la Circolare 20/2024 che fornisce indicazioni applicative relative al decreto.
Questo decreto rappresenta una modifica e sostituzione del Testo Unico sulla Legge Doganale (TULD) del 1973.
NUOVO TULD: GRAVI CONSEGUENZE PER LE AZIENDE IMPORTATRICI
Il nuovo TULD introduce importanti cambiamenti che potrebbero comportare ripercussioni gravi per le aziende importatrici. In particolare:
• Non rispetta i principi di proporzionalità, poiché non distingue tra buona fede e dolo.
• La buona fede non è più prevista, se non in sede penale, successivamente alla decisione di un giudice.
Di seguito riportiamo un esempio esplicativo:
Il punto cruciale della riforma riguarda il reato di contrabbando. Secondo la nuova normativa, chiunque dichiari in modo errato (ad esempio, a causa di una digitazione sbagliata) gli elementi essenziali della dichiarazione doganale, come qualità, origine, quantità e valore, può essere punito con una multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti. Questa multa è considerata una sanzione penale, e quindi comporta l’iscrizione del reato sulla fedina penale del responsabile.
Il reato doganale, in questo caso, è contrabbando per dichiarazione infedele. Anche un errore nella classificazione o nella valutazione del valore che comporti una variazione nella liquidazione dei diritti doganali può portare a un’accusa di contrabbando, con conseguenze penali.
La riforma non si è conformata ai principi previsti dall’art. 42 del Codice Doganale dell’Unione (CDU), che richiede proporzionalità, effettività e dissuasività delle sanzioni.
Disparità e soglie economiche
La soglia economica di 10.000 euro, che divide le sanzioni amministrative da quelle penali, può essere facilmente superata
a causa dell’inclusione dell’IVA come diritto di confine. Questo significa che anche una semplice contestazione doganale,
come un errore nella classificazione di un prodotto, l’applicazione di un dazio antidumping o una variazione dei diritti di
licenza, potrebbe comportare la segnalazione di un reato penale.
Questa nuova normativa contraddice una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 24788/2024), che stabiliva che l’IVA all’importazione non doveva essere inclusa nelle soglie sanzionatorie, poiché non rappresenta un vero diritto di confine.
Conclusioni e raccomandazioni
Alla luce di queste modifiche, riteniamo essenziale che gli importatori siano pienamente consapevoli delle nuove implicazioni. In particolare, il legale rappresentante dell’azienda importatrice deve:
• Assicurarsi di compilare un mandato preciso al dichiarante doganale, verificando che tutte le informazioni (voce doganale, numero di colli, peso, valore, origine, eventuali dazi antidumping, ecc.) siano corrette.
• Verificare accuratamente la pre-bolla ricevuta, prestando particolare attenzione a tutti gli elementi rilevanti ai fini penali.
In caso di errore, la responsabilità penale sarà a carico esclusivamente del legale rappresentante dell’azienda importatrice.